Società Dante Alighieri

Tuteliamo e diffondiamo la lingua e la cultura italiane nel mondo

La Dante cultura

Per quanto riguarda l’offerta culturale, c’è solo l’imbarazzo della scelta: proponiamo mensilmente conferenze letterarie, incontri con autori, presentazioni di libri; ci interessiamo di musica, grazie alla partnership con il Conservatorio statale di Musica “C. Pollini” di Padova, partecipando all’intera stagione concertistica; siamo appassionati di arte e organizziamo visite alle esposizioni locali e nazionali; ci relazioniamo con la realtà scolastica provinciale, lanciando ogni anno il concorso “Premio di Cultura” riservato agli studenti di tutte le scuole di Rovigo e della Provincia; non trascuriamo nemmeno la cinematografia, come testimonia il nostro interesse verso il cinema d’autore. Tutto ciò che è civiltà italiana, dunque, è quello che fa per noi!

Mirella Rigobello

Mail: presidenza@ladanterovigo.it

Mariella Fioravanti

Mail: segreteria@ladanterovigo.it

 

La Dante PLIDA

Altra attività fondamentale della nostra società è il PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), ovvero l’insegnamento della lingua italiana a stranieri: mediamente, infatti, gestiamo 15 corsi annui, dal livello A1 per principianti assoluti sino al più avanzato C2, aperti a chiunque desideri imparare l’italiano o abbia necessità di farlo. Siamo anche il secondo Ente Certificatore PLIDA Gustave Dorè, Dante 1860 in Veneto: alla fine dei nostri corsi gli studenti hanno la possibilità di conseguire il certificato linguistico che attesta la loro competenza, con validità riconosciuta ufficialmente a livello nazionale ed internazionale.

 

Manuela Fasoli

Mail: plida@ladanterovigo.it

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI – COMITATO DI ROVIGO APS”

 

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi degli artt. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive integrazioni e modificazioni, un’Associazione non riconosciuta di promozione sociale, senza scopo di lucro, ente del Terzo settore, denominata “Società Dante Alighieri – Comitato di Rovigo APS”.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Rovigo Via Donatoni, n. 4 e ha una durata illimitata.

 

Art. 2 – Attività di interesse generale

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere d), i) e l) del DLgs. 117/2017, l’Associazione ha per scopo l’educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L’Associazione non persegue scopi di lucro, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed ha finalità civiche e di utilità sociale. Essa opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

 

Art. 3 – Oggetto, scopo e finalità

L’associazione esercita la propria attività attraverso la promozione della cultura e dell’arte, per la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, ravvivando i legami dei connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore per la cultura, la civiltà e la lingua italiana.

Per il conseguimento delle sue finalità, l’Associazione promuove l’editoria italiana, organizza conferenze, eventi, itinerari culturali, manifestazioni artistiche e musicali ed assegna premi e borse di studio.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle istituzionali purché connesse e strumentali a queste ultime nei limiti stabiliti dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare l’Associazione può:

  • realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
  • esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d’interesse generale (art. 6 codice del terzo settore).

L’Associazione può intraprendere tutte le iniziative volte al raggiungimento delle finalità associative ritenute utili ed opportune e svolgere le sue attività in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private nell’ambito degli scopi statutari, nonché associarsi con altri enti. In tale ottica partecipa alle attività intese a promuovere ogni manifestazione rivolta ad illustrare l’importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani, ravvivando i legami dei connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore per la cultura, la civiltà e la lingua italiana.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei Soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Il Consiglio Direttivo è competente per l’individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l’Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell’art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L’Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art.17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della propria attività di interesse generale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

 

Art. 4 – Volontari ed attività di volontariato

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto al comma 4) dell’art.17 del Dlgs n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino gli importi giornalieri e mensili ivi previsti e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L’associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art.18 del DLgs.117/2017.

 

Art. 5 – Affiliazione alla Società Dante Alighieri

L’Associazione è affiliata alla Società Dante Alighieri Sede Centrale, quale ente nazionale di riferimento, di seguito denominata per brevità SDA, con sede in Roma – piazza di Firenze 27, della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati, osserva e fa osservare Statuto e regolamenti, nonché tutta la normativa che ne disciplina il funzionamento, in virtù di una convenzione sottoscritta da ambo le parti.

L’Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico nei confronti della SDA, secondo le norme e le deliberazioni della medesima e in base al contenuto della convenzione sottoscritta. In particolare, si impegna a corrispondere alla SDA quanto stabilito dall’articolo 21 delle Norme Regolamentari per l’esecuzione dello Statuto.

La cessazione del rapporto di affiliazione, per causa imputabile all’Associazione, determina la responsabilità dell’Associazione stessa nei confronti della SDA a norma degli artt. 1218 e 2043 del codice civile.

L’Associazione è riconosciuta quale affiliata alla SDA con delibera dell’Ufficio di Presidenza di quest’ultima, per delega del Consiglio Centrale.

L’Associazione si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento e ad apportare al proprio Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla S.D.A., purché compatibili con la normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale.

Gli Associati sono di diritto anche soci ordinari della SDA. Per tale ragione l’Associazione accetta le quote per il tesseramento proposte a livello nazionale dalla stessa per gli enti affiliati, la loro ripartizione con la SDA e le modalità da quest’ultima stabilite per il tesseramento. Si impegna inoltre a trasmettere le quote di competenza della SDA entro il 31 dicembre di ciascun anno.

L’Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della S.D.A.

L’Associazione si impegna ad inviare annualmente alla SDA i dati statistici, i dati economici, i dati attività e la situazione associativa entro il 31 gennaio di ciascun anno.

La cessazione del vincolo di affiliazione determina il divieto assoluto di utilizzare marchi o contrassegni che possano indurre in errore soggetti terzi, nonché l’estromissione dalla rete della SDA. In tal caso, l’Associazione si impegna a modificare il proprio nome, non utilizzando più la locuzione “Società Dante Alighieri – Comitato di Rovigo APS “o locuzioni analoghe e a comunicare a tutti i propri associati la cessazione del vincolo di affiliazione entro venti giorni dalla cessazione del vincolo di affiliazione.  Nel caso di scioglimento, il Comitato si impegna a provvedere alla chiusura del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate competente o ad inviare alla SDA il verbale dell’Assemblea che dispone lo scioglimento del Comitato e la relativa delega affinché vi provveda la Sede Centrale. Il mancato rispetto dei divieti imposti in seguito alla cessazione del vincolo di affiliazione comporta l’obbligo di risarcimento del danno.

 

Art. 6 – Associati

Ai sensi dell’art.35 del D.Lgs. 117/2017, il numero degli associati è illimitato. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche e altri enti del terzo settore e/o senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi e presentino al Consiglio direttivo domanda di ammissione contenente nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e un indirizzo mail cui recapitare tutte le comunicazioni ed autorizzazione al trattamento dei dati personali.

L’accoglimento o il diniego della domanda di ammissione sono comunicati ai richiedenti, a cura della segreteria, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda. L’ammissione deve essere annotata nel libro degli associati nel medesimo termine.

Gli adempimenti degli associati diversi dalle persone fisiche, in relazione all’adesione, recesso, esercizio del voto in assemblea, elezione alle cariche sociali, sono assolti dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati soci degli stessi. Gli associati diversi dalle persone fisiche partecipano alle attività dell’Associazione tramite i propri soci.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

L’ammissione all’Associazione è comunicata all’Assemblea dei Soci. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La domanda va indirizzata al Presidente del Comitato e si ritiene accolta ove la richiesta di adesione non venga espressamente rifiutata entro 10 (dieci) giorni.

L’iscrizione decorre dall’undicesimo giorno successivo alla data di ricezione della domanda da parte del Presidente e da questi non rifiutata.

Avverso l’eventuale reiezione della domanda, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro il medesimo termine, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L’Assemblea è chiamata ad esprimersi sul ricorso entro i successivi 60 giorni e la decisione deve essere comunicata al ricorrente nel termine dei successivi 10 giorni. In caso di accoglimento del ricorso da parte dell’Assemblea l’iscrizione dell’associato decorre dal giorno successivo. I nominativi dei nuovi soci, ed i relativi dati, devono essere inseriti nel libro soci informatizzato (intranet) entro i 10 (dieci) giorni successivi all’accettazione della richiesta di adesione.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto:

  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico–finanziario o bilancio;
  • prendere visione ed estrarre copia dei libri sociali, inoltrando la relativa richiesta al Presidente dell’Associazione. Quest’ultimo provvederà ad informare il socio delle modalità di accesso ai libri sociali entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del CTS.

 

I soci sono tenuti:

  • alle deliberazioni assunte dagli organi sociali e all’osservanza dello Statuto e del Regolamento della Associazione e della Società Dante Alighieri – Sede Centrale;
  • al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

La qualità di socio non è in ogni caso trasmissibile. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. In ogni caso, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Presidente dell’Associazione. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, nei confronti del socio che:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  • senza giustificato motivo, non versi la quota associativa annuale entro il 30 marzo di ciascun anno;
  • svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • abbia riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi;
  • in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

L’associato può ricorrere all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari entro 10 giorni mediante lettera, ad eccezione del caso previsto dal mancato versamento della quota associativa, consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell’Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Tutte le cariche conferite ai soci sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.

 

Art. 7 – Dipendenti e Collaboratori

L’Associazione può assumere dipendenti e/o collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all’art. 36 del CTS stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

 

Art. 8 – Organi

Sono Organi dell’Associazione:

Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente dell’Associazione;

Il Segretario Organizzativo/Tesoriere;

L’Organo di Controllo/Revisore legale dei conti (quando richiesto secondo le previsioni degli artt. 30 e 31 del CTS).

 

Art. 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Vi partecipa necessariamente il Segretario Organizzativo.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino l’opportunità. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà delegare (con atto scritto) un proprio rappresentante qualora impossibilitato ad intervenire all’Assemblea.

 

Art. 10 – Assemblea: attribuzioni e funzionamento

L’Assemblea in via ordinaria indirizza la vita dell’Associazione ed in particolare:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazine;
  • approva il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione di missione, nonché l’eventuale bilancio sociale ai sensi degli artt.13 e 14 del DLgs. 117/2017.
  • nomina e revoca il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  • delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L’Assemblea in via straordinaria delibera:

  • sulle modifiche del presente Statuto;
  • sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

La comunicazione della convocazione deve essere inviata con lettera raccomandata o anche a mezzo e-mail, purché l’avvenuta ricezione sia dimostrabile, almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l’avviso dell’ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione. Deve essere indicata, inoltre, la data e il luogo della seconda convocazione, che deve comunque avere luogo in un giorno diverso.

I soci possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Ciascun socio ha diritto ad un voto;

ogni socio può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro socio. Tuttavia nessun socio può portare o far valere più di una delega.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida quando siano presenti la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per deliberare eventuali modifiche dello statuto è necessaria la presenza, in assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci, con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza ed il voto favorevole, in assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

 

Art. 11 – Consiglio direttivo: costituzione

Il Consiglio direttivo è l’Organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. È composto da un numero di membri da 3 (tre) a 9 (nove) secondo le disposizioni dell’Assemblea all’atto della nomina e resta in carica per il periodo di quattro anni.

Ha il compito di operare per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, coordinandone le attività.

Fanno parte del Consiglio direttivo, oltre al Presidente, i soci, in regola con il versamento della quota associativa, eletti dall’Assemblea. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

 

Art. 12 – Consiglio direttivo: attribuzioni e funzionamento

Il Consiglio direttivo:

  • nomina il Vicepresidente, il Segretario Organizzativo/Tesoriere;
  • amministra l’Associazione;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e ne propone all’Assemblea l’esclusione;
  • predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione e la relazione di missione, nonché, ove obbligatoriamente imposto, il bilancio sociale; li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • dà attuazione alle deliberazioni assembleari;
  • determina le quote associative annuali per i soci, nell’ambito di quanto previsto dalla convenzione con la Società Dante Alighieri Sede Centrale e di quanto da essa proposto;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • stabilisce il calendario degli incontri del Consiglio sulla base delle esigenze di lavoro;
  • predispone il regolamento interno dell’Associazione, avendo particolare riguardo a stabilire i criteri per l’organizzazione delle attività e la gestione delle risorse finanziarie;
  • cura la tenuta dei libri sociali ed è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione al RUNTS;
  • individua la possibilità di accedere ad eventuali contributi straordinari e segue l’iter per la loro eventuale attribuzione;
  • gestisce l’amministrazione dell’Associazione relativamente ai proventi indicati all’art. 18, avvalendosi, ciascun membro, della consulenza, del supporto e, se necessario, della presenza alle riunioni di personale amministrativo;
  • verifica e diffonde periodicamente i risultati ottenuti in funzione degli obiettivi, individuando le possibilità di miglioramento;
  • nomina tra i propri membri un responsabile della comunicazione interna che si occuperà di informare, attraverso mail o newsletter, periodicamente i soci delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli obiettivi che l’Associazione si prefigge di raggiungere;
  • pianifica le risorse dell’Associazione in relazione ai progetti approvati;
  • propone la nomina del nuovo Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo vengono stabilite secondo un’agenda di lavoro concordata dai membri del Consiglio stesso. Eventuali variazioni vanno concordate fra i suddetti rappresentati con almeno dieci giorni di anticipo.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di impedimento di questo, dal Vicepresidente. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei presenti. Il segretario redige il verbale delle riunioni. Non è ammessa la delega ad altro consigliere.

Il Consiglio direttivo si riunisce, non necessariamente presso la sede dell’Associazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno due volte l’anno. La convocazione, completa dell’ordine del giorno, deve essere inviata ai consiglieri a cura del Presidente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione, con gli stessi mezzi previsti per la convocazione dell’assemblea.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria ed essi rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

 

Art. 13 – Libri sociali obbligatori

 

L’associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

  1. a) il libro degli associati
  2. b) il libro dei volontari
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  4. d) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo
  5. e) il libro dei verbali delle adunanze dell’eventuale organo di controllo e revisione legale.
  6. f) ogni altro libro o registro previsto dalle norme civilistiche e tributarie.

I libri sopra elencati dovranno essere tenuti e conservati a cura del Segretario organizzativo, a ciò deputato dal Consiglio direttivo e sotto il suo controllo e supervisione.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’Ente, previa specifica richiesta rivolta al Presidente, il quale deve consentire l’esame delle scritture entro i successivi trenta giorni.

 

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea. In caso di assenza del Presidente, per qualsivoglia causa, o in caso di cessazione del mandato, le sue funzioni vengono svolte dal Segretario Organizzativo o da un suo delegato per il tempo strettamente necessario alla sua sostituzione. Il Presidente resta in carica quattro anni, è il legale rappresentante dell’Associazione e ne dirige le attività organizzative, gestionali ed amministrative. Tiene direttamente i rapporti con la Sede Centrale della Società Dante Alighieri e con gli enti locali e nazionali.

 

Art. 15 – Segretario Organizzativo/Tesoriere

Il Segretario Organizzativo/Tesoriere, in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo, cura gli affari amministrativi dell’Associazione, quali il tesseramento dei soci, la direzione del personale e la gestione dei servizi. E’ responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, cura la corrispondenza dell’Associazione. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell’Associazione. Assicura l’esecuzione delle disposizioni ricevute dal Consiglio direttivo. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 16 – Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa, in particolare dall’ìart. 30 del D.Lgs. 117/2017, l’Assemblea nomina l’Organo di Controllo.

L’organo di controllo può essere monocratico oppure composto da tre componenti ed è eletto dall’Assemblea, in ogni caso al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

L’Organo di Controllo, monocratico o collegiale:

  • vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreo funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che, ricorrendone l’obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
  • verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

I componenti l’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 30 del D.Lgs. 117/2017, lo stesso Organo di controllo è incaricato altresì della revisione legale dei conti al verificarsi delle condizioni  dall’art. 31 del medesimo D.Lgs.

 

Art. 17 – Esercizio sociale e rendiconto

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo approva il rendiconto consuntivo e predispone il preventivo per quello successivo. Il rendiconto consuntivo ed il preventivo vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea annuale dei Soci, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale.

Il bilancio di esercizio o rendiconto, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall’art. 13 del CTS o, in luogo dello stesso, al verificarsi delle condizioni previste al successivo art. 14, il bilancio sociale, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini dettati dallo stesso art. 14, deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il bilancio sociale, nel caso sia dovuto, deve essere inoltre pubblicato sul sito internet dell’Associazione.

 

 

Art. 18 – Patrimonio e risorse finanziarie dell’Associazione

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, da fondi relativi a progetti nazionali o internazionali, dalle donazioni, dai lasciti testamentari, da attività di raccolta fondi, da eventuali rimborsi derivanti da convenzioni e da ogni altra entrata pervenuta all’Associazione al fine di incrementarne o favorirne l’attività nel rispetto del DLgs.117/2017.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa annuale, ma è facoltà degli aderenti apportare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari. Fanno parte del patrimonio dell’Associazione documenti, pubblicazioni, attrezzature operative, oggetti inerenti l’attività associativa.

Il patrimonio è indivisibile finché l’Associazione resta in vita.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità dell’Associazione.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Alle spese occorrenti per il normale funzionamento dell’Associazione si provvede mediante i contributi degli associati e le eventuali altre entrate.

 

 

Art. 19 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi scopi uguali o simili a quelli dell’Associazione, secondo quanto stabilito dall’Assemblea dei soci e prioritariamente, purché si configuri quale ente del Terzo settore, all’associazione non lucrativa Società Dante Alighieri – Sede Centrale (SDA), di cui il Comitato di Rovigo APS è emanazione ovvero, in mancanza di disposizioni secondo quanto sopra stabilito, alla Fondazione Italia Sociale.

 

Art. 20 – Iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore

 

Poiché l’Associazione è già iscritta al Registro Regionale Veneto delle APS, sarà quest’ultimo a provvedere d’ufficio, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 117/2017, alla comunicazione dei dati dell’Associazione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore, di cui agli artt. 45 e seguenti del medesimo DLgs., ai fini della trasmigrazione nella corrispondente sezione APS dello stesso RUNTS.

 

Art. 21 – Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia, per la quale non sia applicabile un criterio inderogabile di individuazione della competenza, è competente il foro di Roma.

 

Art. 22 – Disposizioni finali

Per quanto non disposto o previsto dal presente Statuto, composto da 22 articoli, si applicano le norme del codice civile, del D.lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.

 

 

 

 

 

Registrato il 29 novembre 2019  al n. 1933 mod. 53